martedì 2 giugno 2009

AGIBILITA' SINDACALE

Al Direttore dalla CTP di Roma

SEDE

Premesso che la cosiddetta “agibilità sindacale” riguarda il complesso dei diritti collegati all'esercizio delle attività sindacali nei luoghi di lavoro, regolati dallo Statuto dei lavoratori, da accordi interconfederali, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e anche dai contratti aziendali;

Considerato che alle rsu e ai delegati ufficialmente accreditati presso l’ufficio è consentito comunicare per motivi di carattere sindacale col restante personale durante l’orario di servizio, partecipare per l’espletamento delle loro mansioni a congressi locali e riunioni degli organi statutari centrali e periferici o contrattazioni esterne a mezzo di varie tipologie di permessi sindacali o in ogni caso di utilizzare il monte ore dei permessi, retribuiti o non, previsti dalle norme.

Considerato, inoltre che risulta che alcuni delegati, per gli stessi motivi sindacali, hanno ottenuto di poter utilizzare, in relazione alle loro occorrenza riconosciuta di agibilità sindacale, personale di supporto che li coadiuvi, in modo più o meno fisso, nelle loro mansioni specifiche che ricoprono all’interno dell’ufficio,

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO,

QUESTA O.S. COBAS P.I.,

NEL RISPETTO DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI CONTRATTO,

NON RAVVEDE

che alla stessa stregua di come debbano essere concesse le prerogative sindacali, quali: l’uso di locale idoneo, di un armadio, l’uso estemporaneo gratuito di telefono, fax, fotocopiatrice, p.c. e rete, al contrario non possa essere pretesa l’attribuzione in esclusiva di personale di supporto che svolga in parte o in toto gli obblighi di lavoro accumulato dei soggetti in esercizio di prerogative sindacali.

Se non fosse per l’art 26 della legge 20.5.1970, n. 300 che limita le attività sindacali sopra considerate solo “-(…) fermo restando l’obbligo del puntuale adempimento dei propri doveri contrattuali senza compromettere il normale svolgimento del lavoro (..)”, per tale diniego si potrebbe ricorrere a motivi legati all’esigenza di incrementare l’organico dell’ufficio, la cui tutela è richiesta dalla stessa legge citata: “-(..) fatte salve le esigenze tecniche e organizzative del settore di appartenenza (..)”.

In proposito non può evitarsi il ricorso della memoria alle contestazioni non ancora rimosse relative alle pretese altrui sull’uso esclusivo ad personam dello stesso personale di supporto.

Se invece ciò fosse avvenuto formalmente in seguito alla realizzazione – da parte della direzione, avvisata della necessità – degli adempimenti conseguenti all’utilizzo sostitutivo del personale di supporto nell’ottica quindi di una razionalizzazione complessiva delle agibilità sindacali, in tal caso questa o.s.

RITIENE

che la stessa possibilità vada comunque estesa a tutti i componenti rsu e oo.ss. ufficialmente accreditati presso l’ufficio, nell’ambito di un accordo sulle relazioni sindacali che realizzi l’obiettivo di rendere compatibili le esigenze legate all’esercizio dell’attività sindacale con le necessità tecniche ed organizzative dell’ufficio.

Roma, 18 maggio 2009

p/ COBAS PUBBLICO IMPIEGO

Comitato di Base CTP Roma

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