venerdì 23 aprile 2010

Dov'è la Sicurezza sui Luoghi di Lavoro?

EMBLEMATICO È L' ESEMPIO DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
di Roma che ha lasciato marcire il Servizio di Prevenzione e Protezione ignorando la predisposizione di tutte le misure di sicurezza obbligatorie per legge ed evitando di definire le attività necessarie alla corretta implementazione ed applicazione del sistema di gestione della sicurezza per un ambiente degradato, insalubre, ad elevato rischio d’incendio e con un’impiantistica inconsistente e non conforme. A titolo di esempio si riportano le numerose misure indispensabili disattese e messe sotto il tappeto:

• il DVR-documento di valutazione del rischio non è stato aggiornato a seguito delle mutate condizioni organizzative della CTP e quindi svuotato da ogni validità quale strumento di programmazione delle misure di sicurezza;
• il DUVRI- documento di valutazione del rischio da interferenza con i soggetti autonomi e le imprese esterne presenti nell’ufficio non è stato redatto all’atto della stesura dei relativi contratti;
• non è stata eseguita la prova di evacuazione, di fatto necessaria a seguito delle modifiche strutturali e organizzative intervenute nell’ufficio, né il piano di emergenza e di evacuazione è stato aggiornato a seguito di variazione dell’organico del personale e di conseguenza degli addetti precedentemente individuati per la gestione delle emergenze;
• non è stato attivato alcun controllo degli indicatori di prestazione per la sicurezza;
• non è stato eseguito sui lavoratori alcun test di verifica di apprendimento di nozioni generali in termini di sicurezza del lavoro;
• la riunione per la sicurezza di cui all’art.35 indetta a scadenza “pluriannuale” non ha pertanto rispettato la minima periodicità annuale prevista dalle norme;
• alcune categorie non sono state sottoposte a sorveglianza sanitaria ( p.es. gli addetti alla movimentazione manuale dei carichi ) nonostante sia stato verificato con strumenti empirici e convalidati che il ritmo eccessivo di lavoro imposto da un processo che non può essere da loro modulato li abbia esposti e tuttora li esponga a rischio effettivo. Ingiusto oltre che paradossale;
• è stato ritenuto necessario dalla Direzione affidare a un soggetto esterno alla commissione l’incarico di RSPP-Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, come invece avrebbe dovuto in considerazione di quanto previsto ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 7, comma 6, del decreto lgs. 165/2001, nel testo modificato con l’art. 46 del D. Legge 112/2008 e 31, comma 4, del D. Lgs. 81/2008, a norma del quale la nomina di un responsabile esterno è obbligatoria, ma solo dopo aver accertato l’assenza di dipendenti interni alla Commissione in possesso dei requisiti professionali previsti dal successivo art. 32 del menzionato D.Lgs.81/2008. La Direzione, che ha costretto alle dimissioni per giusta causa l’ex RSPP, cumulandolo di pluri-incarichi, inibendo di fatto la sua possibilità di vigilanza e di monitoraggio dell’ufficio, non ha poi neanche adottato le occorrenti misure organizzative per consentire la frequenza a specifici corsi di formazione di dipendenti della commissione in possesso dei requisiti d’istruzione previsti per l’incarico vacante.

Senza una adeguata informazione e una piena libertà di accesso ai luoghi di lavoro non è possibile intervenire con strumenti preventivi, nel caso fossero stati previsti. Si violano pertanto le normative di legge come il D.Lgs 81/08 che chiamano alla responsabilità Amministrazione e Proprietari in generale.

Male illuminate dai media, le nuove normative hanno avuto ripercussioni negative sulla sicurezza, distruggendo nei fatti ogni principio di prevenzione e consentendo un vero e proprio disinvestimento da parte di Aziende ed Enti in materia di sicurezza che ha assunto le fattezze di un valore ormai evaporato. Le sanzioni per il mancato rispetto delle normative sono state ridotte e depenalizzate e l'impianto preventivo ha subito forti ridimensionamenti: senza la minaccia di sanzioni per il Datore di Lavoro, ai lavoratori sono rimaste ben poche tutele e garanzie. Un paradosso ai limiti della provocazione.

Anche se la Giurisprudenza ha rivisto favorevolmente alcune precedenti leggi e criteri, ad esempio quelli per risarcire i cosiddetti danni in itinere con l’uso del mezzo proprio, ossia tra casa e lavoro, tardano le applicazioni. Per queste ragioni la sicurezza sui luoghi di lavoro non può restringersi alla semplice applicazione di procedure e norme di legge, per esempio la attuazione delle Direttive Europee.

Le ispezioni Asl sono insufficienti e in fase di avanzata desuetudine (di fatto gli ispettori non sono intervenuti a seguito di segnalazione della mancata individuazione del nuovo RSPP della cui figura la Ctp è rimasta priva per svariati mesi!), le prescrizioni consentono ai Datori di Lavoro e alle Amministrazioni di ritardare e talvolta di aggirare le normative, la salute dei\lle lavoratori\trici va di pari passo con quella ambientale e dei cittadini, nell'elenco delle malattie professionali non vengono inserite le nuove patologie, molte delle quali sono sconosciute anche a chi ne soffre (congiuntivite, abbassamento della vista e dell'udito per videoterminalisti, le innumerevoli cervicali, ecc. ).

Ma la sicurezza sui luoghi di lavoro non può essere separata da una conflittualità generale per difendere diritti e potere di acquisto, non si tutelano individualmente lavoratori e lavoratrici quando si accettano passivamente accordi e decisioni governative e aziendali. Non si prevengono gli infortuni e le malattie quando la tutela della salute e della sicurezza non sono collegate ad una revisione dei tempi e delle organizzazioni lavorative (turnazioni, carichi di lavoro, orari e mansioni) .

p/Cobas Pubblico Impiego – Finanze CCTT

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